Art. 8.
(Promozione dell'associazionismo familiare).

      1. Lo Stato attua il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale, in forza del quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui essi svolgono la loro personalità. In base a tale principio lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie promuovendo le associazioni o le formazioni private rivolte a:

          a) realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie conformemente ai loro compiti sociali ed educativi;

          b) promuovere la maternità e prevenire l'aborto mediante l'assistenza alle donne impossibilitate a vivere la maternità come un evento desiderato.

 

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      2. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale dell'associazionismo familiare.